Testo aggiornato alle modifiche apportate dal Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 ("Decreto dignità")
È sempre molto difficile orientarsi nel grande mondo del Lavoro, in particolare, comprendere quali sono gli attuali contratti di lavoro principali e le loro regole.
Di seguito sono riportati alcuni elementi dei principali contratti di lavoro e i link utili per visualizzare tutte le normative e le disposizioni al completo.
- IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce nel nostro ordinamento giuridico la forma comune di rapporto di lavoro: non ha una scadenza prefissata, come avviene per il contratto a tempo determinato, e può essere interrotto di norma solo per decisione aziendale (crisi economica o motivi disciplinari), o per volontà del lavoratore (dimissioni o pensionamento). Il dipendente che ritiene illegittimo il licenziamento, lo può impugnare, rivolgendosi a un legale, direttamente o per il tramite delle organizzazioni sindacali: la causa che ne deriva, a seguito delle modifiche apportate dal Jobs Act, è soggetta a due differenti sistemi di gestione, a seconda che il contratto sia stato stipulato prima o dopo il 7 marzo 2015.
- IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto di lavoro a tempo determinato, termina ad una scadenza predefinita, salvo proroga o modifica concordata del termine inizialmente fissato. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Il lavoratore a tempo determinato può essere licenziato prima della scadenza fissata qualora sussista una giusta causa, ossia qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, o in caso di cessazione dell’attività aziendale. In caso di licenziamento anticipato al di fuori di tali motivazioni il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata se il rapporto di lavoro fosse proseguito fino al termine previsto.
- LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Con il contratto di somministrazione (detto anche di lavoro interinale) un'agenzia per il lavoro autorizzata mette a disposizione di un’impresa che ne fa richiesta uno o più suoi dipendenti, che per tutta la durata della missione (come viene definita questa prestazione di lavoro) svolgono la propria attività sotto la direzione e il controllo di detta azienda. Lo stipendio, con tutti gli oneri connessi, viene erogato al lavoratore dall’agenzia di somministrazione, che si rivale sull’azienda utilizzatrice. I dipendenti somministrati hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice. Tale contratto particolare può essere a tempo indeterminato o determinato.
- IL LAVORO A CHIAMATA O INTERMITTENTE
Il lavoro intermittente (o a chiamata) è un rapporto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che lo può impiegare in modo discontinuo o intermittente, secondo modalità definite nel contratto, che deve avere forma scritta e contenere tutte le informazioni utili a individuare le caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta. Questa specifica forma contrattuale può essere a tempo determinato o indeterminato. La normativa prevede che un contratto di lavoro intermittente possa essere comunque stipulato per giovani fino a 24 anni di età o per adulti a partire dai 55 anni. Al di fuori di questi ambiti anagrafici, valgono le disposizioni stabilite nei contratti collettivi di lavoro per i vari settori di attività.
- LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Le prestazioni occasionali, nella loro strutturazione attuale, nascono per supplire al vuoto normativo creato dall’abrogazione del lavoro accessorio, a voucher, avvenuta a marzo 2017. Questa nuova forma di lavoro flessibile, introdotta dal Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, presenta due modalità attuative, a cui si accede previa registrazione sia del datore di lavoro che della persona interessata presso la piattaforma informatica INPS dedicata:
- le prestazioni erogate a favore di famiglie e società sportive, gestite per il tramite del Libretto Famiglia;
-
il Contratto di Prestazione Occasionale propriamente detto, rivolto agli altri datori di lavoro, con limiti di accesso ben definiti.
Il Contratto di Prestazione Occasionale è riservato alle piccole imprese con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato.
- LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.)
Le collaborazioni sono prestazioni di carattere parasubordinato, cioè di tipo autonomo, ma con alcuni elementi del lavoro subordinato, svolte in base a un contratto con un committente, in cui si definiscono le attività da svolgere e i tempi di realizzazione dell’incarico. Le co.co.co., regolate dalle disposizioni contenute all’art. 409 del Codice di Procedura Civile, sono caratterizzate dal fatto che la prestazione richiesta è continuativa, quindi non occasionale, ed è organizzata e condotta autonomamente e personalmente dal lavoratore interessato, che si coordina con il committente solo per definire obiettivi e tempi di attuazione dell’incarico ricevuto.
LINK UTILI:
- InformaLavoro Torino Piemonte
- Cliclavoro alla voce "Norme e Contratti"
- Ministero del lavoro alla pagina "Disciplina del rapporto di lavoro"
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